Descrizione
Gli impianti termici possono essere utilizzati per 14 ore consecutive con almeno una pausa di un'ora nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile; al di fuori di detto periodo, nel caso di particolari condizioni, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere senza comunque superare i 20 gradi all'interno dell'abitazione.
Sono esclusi:
- sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilati
- scuole materne e asili nido
- alberghi, pensioni e attività assimilabili
- piscine, saune e attività assimilabili
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi di esigenze tecnologiche o di produzione
Normativa: DPR 74/2013