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Autorizzazione Unica Ambientale - AUA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale si presenta esclusivamente online.

L’autorizzazione unica ambientale - AUA - è il titolo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale indicati di seguito.

A chi si rivolge

Imprese (art. 2 del Decreto del Ministero  delle attività produttive 18 aprile 2005 ) e gestori degli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dell’ art. 3 del DPR 59/2013 , devono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso siano assoggettati ai sensi della normativa vigente al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

  • a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Accedere al servizio

Come si fa

La domanda per il rilascio dell'AUA si presenta esclusivamente online attraverso la piattaforma telematica SUAPER.

Cosa si ottiene

Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

Canale digitale

Richiedi AUA online

(collegamento alla piattaforma SuapER Accesso Unitario https://accessounitario.lepida.it )

Per l'inoltro della richiesta AUA, dopo autenticazione e scelta del Comune, scegliere:

  1. GRUPPO (A) AMBIENTE
  2. A.U.A - Nuova Autorizzazione Unica Ambientale (Rilascio o Modifica sostanziale ad autorizzazione già in possesso)

Eccezioni: nel caso di

  • Comunicazioni per utilizzazione agronomica di effluenti, acque reflue, ecc. (per attività non rientranti in AUA)
  • Emissioni in atmosfera (attività non rientranti in AUA)
  • Scarichi acque reflue (attività non rientranti in AUA)

scegliere invece la voce corrrispondente sempre nel GRUPPO (A) AMBIENTE


In caso di malfunzionamento del servizio online
la domanda AUA (modulo scaricabile a fondo pagina*) va inoltrata al SUAP via PEC suap@cert.comune.piacenza.it completa di moduli, documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore e come indicato nel modulo AUA stesso (per ogni tipologia di richiesta di titoli abilitativi che si chiede di includere nell’autorizzazione stessa)
La documentazione va tutta firmata digitalmente (estensione p7m).
Il bollo va applicato solo sulla domanda AUA, non su altri moduli.

Cosa serve

La domanda deve essere corredata da documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 de DPR 59/2013.

Tempi e scadenze

Dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.
In caso di richiesta di integrazioni, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Il termine di rilascio del provvedimento di AUA da parte dell’Autorità competente  è di 90 gg. o 120 gg./150 gg.
nei casi di cui all’art. 4 comma 5 del DPR 59/2013. Il SUAP rilascia poi il titolo e lo trasmette al gestore.



L’AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio.

I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del DPR 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.


L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.(art. 7 DPR 59/2013). Con DGR 2204 del 2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la modulistica da utilizzare per le richieste nell´ambito di procedure AUA.

Casi particolari

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Modulistica

Ulteriori informazioni

Lo Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia comunale trasmette le domande ricevute all'autorità competente e ai  soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con tale autorità la correttezza formale.


* Il modulo è pubblicato anche sul sito internet di ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l´Ambiente e l´Energia,  che dal 1 gennaio 2016 mediante la Struttura Autorizzazioni e Concessioni adotta i provvedimenti di AUA. 


Il 13 giugno 2013 è entrato il vigore il “Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013).


Ultimo aggiornamento

17-08-2023 09:08