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Cittadinanza - Acquisto della cittadinanza italiana 'jure sanguinis'

Domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana 'jure sanguinis' da parte di discendenti da cittadini italiani in possesso di specifici requisiti.

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue (jure sanguinis) e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

Questa modalità non si applica in caso di nascita in alcuni Stati, tra cui diversi Stati americani, che prevedono la cittadinanza jure soli (chi nasce in quello Stato, ne è cittadino).

In questo caso, i discendenti da cittadini italiani in possesso di specifici requisiti possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

A chi si rivolge

Discendenti da cittadini italiani in possesso di specifici requisiti.

Tra i requisiti:

  • l’avo non deve essersi naturalizzato prima della nascita del figlio, se il figlio è nato dopo il 14 giugno 1912. Diversamente la naturalizzazione del genitore coinvolgeva anche il figlio minore;
  • l’avo deve essere morto dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno di Italia) se nato nel regno; se nato nei territori successivamente annessi al Regno d’ Italia, deve essere emigrato dopo l’annessione del singolo territorio al Regno;
  • la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948;
  • in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

Accedere al servizio

Come si fa

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana va presentata a Enti diversi, in base al luogo di residenza:

  • residente all'estero: domanda all'Autorità consolare competente per territorio e cioè a quella della giurisdizione in cui si abita. Ad esempio: se il richiedente risiede a Buenos Aires deve far domanda al Consolato Generale d'Italia in tale città e non al Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario.
  • residente in Italia (registrato ufficialmente nell'anagrafe della popolazione residente): domanda al Sindaco del Comune di residenza. Occorre essere presenti sul territorio e fare domanda personalmente; non è possibile avvalersi di legali rappresentanti o richiedenti in propria vece. I richiedenti, purché in possesso della documentazione prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno k.28 dell’8/04/1991, hanno diritto all’iscrizione in anagrafe senza permesso di soggiorno per un termine non superiore a 90 giorni dall’arrivo il Italia, ma dovranno richiederlo tempestivamente, se l'iter si protrae oltre i 3 mesi, come spesso accade, per non essere ritenuti clandestini. Il passaporto, con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 90 giorni, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse il medesimo, invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen (l'elenco di questi Paesi si trova facilmente in internet), di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà immediatamente (entro 8 giorni) recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
Cosa si ottiene

acquisto della cittadinanza italiana 'jure sanguinis'

Canale digitale

Invia online al sindaco del Comune di Piacenza la richiesta di cittadinanza italiana "jure sanguinis"

Utilizzabile solo da persone residenti in Italia, registrate ufficialmente nell'anagrafe della popolazione residente.

(collegamento al servizio online comunale Sportello telematico)

Cosa serve

Per fare domanda sono necessari:

  • per tutta la catena dall'avo partito dall'Italia al richiedente: documenti di stato civile (nascita, matrimonio e morte se l'avo è già deceduto), in copia integrale
    (1) , tradotti integralmente e legalizzati
    (2) Eventuali errori sugli atti (nomi, cognomi, date di nascita, età, ...) vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica, tradotte e legalizzate, vanno incluse nella documentazione.
  • per l'avo partito dall'Italia: certificato di non naturalizzazione straniera con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile oppure certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera (se la data manca o non è leggibile, è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante. (3)
  • per eventuali altri componenti della catena con naturalizzazione straniera o trasferimento in un altro Stato, certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.
  • eventuale ulteriore documentazione richiesta in corso d'opera dall'Ufficiale dello Stato Civile e/o Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento se si ravvisa la necessità di effettuare verifiche più approfondite.

Tempi e scadenze

La conclusione dell'iter dipende dal coinvolgimento di altre Autorità all’estero e può protrarsi anche per oltre 180 giorni.

Ulteriori informazioni

Alcune precisazioni


(1) copia integrale dei documenti di stato civile: se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.


(2) Tradotti e legalizzati:

- Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere.

Non vanno tradotti i nomi delle persone indicati sugli atti. Ad esempio, BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma occorre lasciare lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare l’annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.

- Legalizzati = il Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la loro firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.


(3) nel caso di cittadini statunitensi
si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Il documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.


La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")*
  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
  • acquisto della cittadinanza per residenza
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.

Ultimo aggiornamento

16-06-2023 09:06