Cos'è
Consiste nella trascrizione di matrimonio concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato.
Comprende informazioni relative al matrimonio delle confessioni di minoranza.
Consiste nella trascrizione di matrimonio concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato.
Modalità di richiesta
Il Parroco o Ministro di Culto - entro 5 giorni della celebrazione - deve consegnare all'Ufficio Matrimoni l'atto di matrimonio da trascrivere nei registri di Stato Civile. Se la consegna avviene oltre il termine di 5 giorni, l'Ufficiale di Stato Civile predispone una richiesta di trascrizione che deve essere sottoscritta anche dagli sposi, poi procede alla trascrizione del matrimonio. Un caso particolare è quello del matrimonio concordatario con l'omissione delle pubblicazioni, ma avendo avuto particolare dispensa dalla Curia. Si effettua la trascrizione sui registri e successivamente si predispongono le proposte per le annotazioni a margine degli atti di nascita degli interessati, le comunicazioni per le variazioni anagrafiche, si provvede all'invio di copia integrale di atto di matrimonio per eventuale altro Comune di residenza sposi, si dà assicurazione di avvenuta trascrizione al celebrante, e si compila Mod. D3 (statistica).
Documentazione
Atto di matrimonio religioso accompagnato da richiesta di trascrizione del Parroco/Ministro di Culto.
Matrimonio delle confessioni di minoranza
I cittadini che appartengono a una confessione religiosa di minoranza riconosciuta dallo Stato italiano possono celebrare un matrimonio valido per lo Stato davanti ai propri Ministri di culto. Testimoni di Geova, Valdesi, Avventisti, Ebrei, Battisti, Luterani e gli evangelici delle Assemblee di Dio in Italia, possono quindi procedere alle pubblicazioni di matrimonio, successivamente celebrare il rito nelle proprie chiese e poi far trascrivere l'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile. Per i cittadini che appartengono invece a confessioni di minoranza che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, restano in vigore le vecchie condizioni del 1929 per cui, la celebrazione del matrimonio può essere fatta solo da un Ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell'Interno. E' necessaria inoltre la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
Normativa:
Codice Civile art. 82 e 83 (Titolo VI), DPR 396/2000 (Ordinamento di stato civile), · Legge n. 847/1929 (Concordato), Legge 1159/1929 (Testimoni di Geova e altri culti)
Ultimo aggiornamento
24-02-2023 13:02