A chi si rivolge
La denuncia può essere resa da:
- uno dei genitori
- un procuratore speciale
- dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune, la nascita di un bambino.
La denuncia può essere resa da:
La denuncia si presenta:
Modalità di richiesta
Nel caso di genitori non coniugati, la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi, salvo il caso in cui il neonato venga riconosciuto da uno solo dei genitori. Le persone che non comprendono la lingua italiana, devono farsi accompagnare da un traduttore di loro fiducia.
A seguito della registrazione della nascita, viene inviata comunicazione all'anagrafe e assicurazione della avvenuta dichiarazione, alla Direzione Sanitaria dove è avvenuta la nascita, e al Comune se diverso da Piacenza.
Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di nascita da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello Stato Civile.
Documentazione
Presentazione richiesta
Denuncia di nascita tardiva (oltre il termine massimo di 10 giorni)
l genitore prende appuntamento al Quic, quindi si presenta per effettuare la denuncia che avviene con le modalità previste per le denunce di figli legittimi e naturali.
Documenti necessari:
Denuncia di nascita in caso di filiazione non riconosciuta
Nel caso i genitori naturali non vogliano o non possano provvedere al riconoscimento del bambino, l'ostetrica o il Direttore Sanitario del centro di nascita, si presenta all'Ufficio di Stato Civile (su appuntamento, da fissare attraverso il Quic) entro 10 giorni dalla nascita munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita (in originale) rilasciata dall'Ospedale.
(Normativa: - Codice Civile Art. 250 e 254. - D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 - Artt. 28, 29, 30, 34 e 35 - Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.")
Normativa:
*Codice Civile Art. 231 e seguenti.
*D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
*Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato."
*D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 16
Ultimo aggiornamento
16-06-2023 09:06