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Nascita: riconoscimento di nascituro - riconoscimento di figlio naturale

E' l'atto con cui uno dei genitori naturali riconosce quale proprio figlio un nato o un nascituro. Il riconoscimento di figlio naturale, oltre che al momento della nascita, può essere effettuato: prima della nascita del bambino, dal padre o da entrambi i genitori naturali; dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.

Non vi sono termini per la ricevibilità della dichiarazione.
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia già compiuto i 16 anni.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Accedere al servizio

Come si fa

Modalità di richiesta

Il dichiarante prende appuntamento al Quic, quindi si presenta all'Ufficio di Stato Civile e rende la dichiarazione di voler riconoscere un proprio figlio naturale, già nato o nascituro. Il riconoscimento del figlio non può avvenire senza il consenso del genitore che lo aveva già precedentemente riconosciuto. Se il figlio è maggiore di 16 anni, l'assenso deve essere reso anche da quest'ultimo. A seguito del riconoscimento, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, nel caso di figlio minorenne, l'ufficio di Stato Civile provvede pure a ricevere su apposita istanza la dichiarazione di volontà dei genitori sul cognome da attribuire al bambino ed a inviarla al Tribunale competente a decidere al riguardo.
Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

Cosa si ottiene

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello Stato Civile.

Dove rivolgersi

Cosa serve

Documentazione

  • Documento di identità del dichiarante
  • Certificato medico attestante lo stato di gravidanza (obbligatorio nel caso di riconoscimento di nascituro).
  • Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia attestante la possibilità di procedere al riconoscimento, il cognome e la cittadinanza da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine dei genitori.

Ulteriori informazioni

Normativa:

  • Codice Civile, Art. 250 e seguenti.
  • D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
  • L. n. 218 del 31 .05. 1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Ultimo aggiornamento

16-06-2023 09:06