Cos'è
Sono beni oggetto di tutela gli immobili e le aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D.Lgs. n° 42/2004, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 D.Lgs. N° 42/2004.
Nel territorio comunale, sono oggetto di tutela:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non già diversamente tutelati dal Codice dei Beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, Commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le zone di interesse archeologico.
La disposizione di cui ai punti precedenti, con l'eccezione dei parchi e delle riserve nazionali e delle zone umide, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
o erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
o erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.
Maggio 2023
Fasce di tutela di rivi e corsi d'acqua
Nuove indicazioni per verificare la presenza di vincoli dovuti a tutela durante la revisione degli elenchi regionali.
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", comprese le sponde, gli argini e le relative fasce di rispetto, sono assoggettati, dall'art. 142 del D.Lgs. N° 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, a tutela paesaggistica.
L'inserimento di quei corsi d'acqua pubblica nelle categorie di beni tutelati per legge, comporta che le eventuali trasformazioni che avvengano in quelle aree siano subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica.
L'individuazione della fascia di tutela dei rivi e corsi d'acqua pubblica è in fase di revisione a livello regionale. Allo stato attuale per accertare la presenza o meno della tutela, è necessario consultare non solo la tavola "Aspetti condizionanti e tutele" del PSC comunale, ma anche il WebGIS del Patrimonio dell'Emilia-Romagna. Fino alla conclusione della revisione regionale in corso, si consiglia inoltre di verificare l'eventuale presenza di tutele contattando il Servizio Pianificazione urbanistica, Edilizia e Patrimonio comunale al seguente recapito: manuela.corvi@comune.piacenza.it.
INTERVENTI SOGGETTI
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
INTERVENTI NON SOGGETTI
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) l'individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Sono altresì esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica gli interventi individuati dall'Allegato A, di cui all'art. 2 comma 1, del DPR N° 31/2017.