Cos'è
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (PERMESSO DI COSTRUIRE)
La data di effettivo inizio dei lavori dopo il rilascio del permesso di costruire (anche in caso di VARIANTE ESSENZIALE) deve essere comunicata al Comune con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, ovvero entro la scadenza dell’eventuale proroga, pena la decadenza del titolo edilizio.
Per i permessi di costruire con importo complessivo dei lavori superiore a euro 150.000,00, l’impresa esecutrice è soggetta alle verifiche antimafia. Prima del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, da parte della Prefettura competente su richiesta del Comune, ed in assenza dell'autocertificazione antimafia resa dall'impresa esecutrice ai sensi art. 89 Dlgs 159/2011, i lavori non possono essere iniziati.
L’impresa incaricata della realizzazione delle opere è anche soggetta alle verifiche di regolarità contributiva (verifica del Documento unico di regolarità contributiva - DURC). In assenza del DURC da parte dell’impresa esecutrice l’efficacia del permesso di costruire è sospesa.
La comunicazione, come le eventuali integrazioni successive, deve essere presentata tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
L’eventuale richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa è inviata agli interessati entro il termine di 30 giorni previsto da legge.
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CILA)
La vigente normativa in materia di edilizia individua quegli interventi edilizi che non richiedono alcun titolo abilitativo e possono essere realizzati presentando al Comune una Comunicazione di inizio lavori (CILA) da parte dell’interessato.
Gli interventi edilizi che possono essere eseguiti con CILA sono elencati dall’art. 7, comma 5, della Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2013:
- le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti (art. 7, comma 5, lettera a);
- le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera b);
- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa (art. 7, comma 5, lettera c);
- le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lettera d);
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera e);
- le recinzioni e muri di cinta e le cancellate (art. 7, comma 5, lettera f);
- gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 5, lettera g);
- il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 5, lettera h);
- i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 5, lettera i);
- le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 7, comma 5, lettera l);
- ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17 (art. 7, comma 5, lettera m).
Per i lavori da eseguire con CILA è necessario indicare l’impresa esecutrice e il direttore lavori. Della ultimazione lavori (entro il termine di tre anni dal loro inizio), deve essere data apposita Comunicazione al Comune. La comunicazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
COMUNICAZIONE FINE LAVORI (CILA)
Finalizzata a comunicare la data di ultimazione dei lavori eseguiti con CILA . La data di ultimazione dei lavori eseguiti con CILA deve essere oggetto di specifica comunicazione al Comune, corredata dagli atti di aggiornamento catastale, se previsti, e dalle certificazioni degli impianti tecnologici, se interessati dall'intervento. La comunicazione di fine lavori deve essere riferita alla CILA originaria ed alle eventuali varianti al progetto apportate in corso d'opera, presentate anche immediatamente prima della comunicazione di fine lavori. La data di fine lavori non può essere superiore a tre anni dalla data del loro inizio. Per gli interventi eseguiti con CILA, in luogo della comunicazione di fine lavori, resta la facoltà di presentare la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità di cui all'art. 23 L.R. 15/2013. La comunicazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' (SCEA)
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (art. 23 L.R. n. 15/2013 ss.mm.ii.) è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. L'interessato presenta allo Sportello Unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata: a) dalla comunicazione di fine dei lavori; b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c); c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato; d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista; e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22; f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c). La Segnalazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.