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Comunicazione di inizio e di fine lavori - Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità

Le comunicazioni di inizio lavori e di fine lavori sono effettuate sulla piattaforma telematica SUAPER accesso unitario (servizio online).

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (PERMESSO DI COSTRUIRE)

La data di effettivo inizio dei lavori dopo il rilascio del permesso di costruire (anche in caso di VARIANTE ESSENZIALE) deve essere comunicata al Comune con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, ovvero entro la scadenza dell’eventuale proroga, pena la decadenza del titolo edilizio.
Per i permessi di costruire con importo complessivo dei lavori superiore a euro 150.000,00, l’impresa esecutrice è soggetta alle verifiche antimafia. Prima del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, da parte della Prefettura competente su richiesta del Comune, ed in assenza dell'autocertificazione antimafia resa dall'impresa esecutrice ai sensi art. 89 Dlgs 159/2011, i lavori non possono essere iniziati.
L’impresa incaricata della realizzazione delle opere è anche soggetta alle verifiche di regolarità contributiva (verifica del Documento unico di regolarità contributiva - DURC). In assenza del DURC da parte dell’impresa esecutrice l’efficacia del permesso di costruire è sospesa.
La comunicazione, come le eventuali integrazioni successive, deve essere presentata tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
L’eventuale richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa è inviata agli interessati entro il termine di 30 giorni previsto da legge.

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CILA)

La vigente normativa in materia di edilizia individua quegli interventi edilizi che non richiedono alcun titolo abilitativo e possono essere realizzati presentando al Comune una Comunicazione di inizio lavori (CILA) da parte dell’interessato.
Gli interventi edilizi che possono essere eseguiti con CILA sono elencati dall’art. 7, comma 5, della Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2013:

  • le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti (art. 7, comma 5, lettera a);
  • le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera b);
  • le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa (art. 7, comma 5, lettera c);
  • le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lettera d);
  • le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera e);
  • le recinzioni e muri di cinta e le cancellate (art. 7, comma 5, lettera f);
  • gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 5, lettera g);
  • il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 5, lettera h);
  • i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 5, lettera i);
  • le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 7, comma 5, lettera l);
  • ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17 (art. 7, comma 5, lettera m).

Per i lavori da eseguire con CILA è necessario indicare l’impresa esecutrice e il direttore lavori. Della ultimazione lavori (entro il termine di tre anni dal loro inizio), deve essere data apposita Comunicazione al Comune. La comunicazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.

COMUNICAZIONE FINE LAVORI (CILA)
Finalizzata a comunicare la data di ultimazione dei lavori eseguiti con CILA . La data di ultimazione dei lavori eseguiti con CILA deve essere oggetto di specifica comunicazione al Comune, corredata dagli atti di aggiornamento catastale, se previsti, e dalle certificazioni degli impianti tecnologici, se interessati dall'intervento. La comunicazione di fine lavori deve essere riferita alla CILA originaria ed alle eventuali varianti al progetto apportate in corso d'opera, presentate anche immediatamente prima della comunicazione di fine lavori. La data di fine lavori non può essere superiore a tre anni dalla data del loro inizio. Per gli interventi eseguiti con CILA, in luogo della comunicazione di fine lavori, resta la facoltà di presentare la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità di cui all'art. 23 L.R. 15/2013. La comunicazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' (SCEA)

La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (art. 23 L.R. n. 15/2013 ss.mm.ii.) è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. L'interessato presenta allo Sportello Unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata: a) dalla comunicazione di fine dei lavori; b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c); c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato; d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista; e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22; f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c). La Segnalazione e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.

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Come si fa

Riportiamo di seguito quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.Comunicazione
di inizio lavori

ART.140 Regolamento Edilizio

140.1 Il Titolare di permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio dei lavori, in forma documentabile, e utilizzando l’apposito modello, cartaceo se il titolo edilizio è cartaceo,telematico se il titolo edilizio è in formato digitale. La comunicazione deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori.

140.2 Nella comunicazione di inizio lavori devono sempre essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati, e quindi responsabili, della direzione dei lavori, dell’esecuzione e della sorveglianza e della sicurezza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata per iscritto al Dirigente dello Sportello Unico entro quindici giorni.

140.3 Nella comunicazione occorre anche menzionare, ove del caso:
data e numero di protocollo dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture;
se non già depositata la documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici e di sicurezza impianti di cui alle leggi n.10/91 D.M. 37/2008;
ogni altro adempimento previsto nell’atto amministrativo (pareri e/o nulla-osta di altri Enti o Organi esterni all’Amministrazione comunale);

140.4 Nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto nel provvedimento di permesso di costruire,prima dell’inizio lavori, il Titolare deve presentare richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche contestualmente alla comunicazione di cui al precedente primo comma. La visita è eseguita dagli Uffici tecnici comunali entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, i lavori possono avere inizio.

140.5 In mancanza dell’inoltro della comunicazione di cui al primo comma, non potranno essere rilasciate certificazioni attestanti l’inizio dei lavori.

140.6 Nel caso di S.C.I.A. la comunicazione di inizio lavori si considera come da indicazioni contenute nella SCIA stessa come previsto dagli artt. 14 e 15 della L.R. 15/2013 e smi.

140.7 Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, in caso di permesso di costruire, ovvero unitamente alla presentazione di S.C.I.A., deve essere inoltrata:

  • DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ai sensi dell’ art. 90 comma 9 del D.LGS. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con dichiarazione dell’Impresa esecutrice dei lavori dei dati per acconsentire all’Amministrazione l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C;
  • - certificazione o dichiarazione del titolare dell’impresa esecutrice di insussistenza nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (disposizioni contro la mafia) -(art. 12, comma 1 e 3 della Legge regionale n. 11/2010).

140.8 Sulla base delle previsioni dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs 06.10.2004 n. 251, in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi, così come ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della L.R.15/2013 il titolo è sospeso nei casi di cui all'art. 32 comma 1 della L.R. 18/2016.

140.9 I soggetti titolati comunicano nelle medesime forme di cui ai commi precedenti il differimento dei lavori secondo le disposizioni di legge.

ART.143 Regolamento Edilizio
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ – VERIFICHE E CONTROLLI

143.1 L'ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal PERMESSO DI COSTRUIRE O S.C.I.A. e comunicata al Dirigente competente entro 15 giorni dall’effettiva ultimazione

143.2 Entro 15 giorni dalla effettiva ultimazione dei lavori, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, il titolare del titolo abilitativo deve presentare, attraverso la piattaforma telematica regionale, al Comune la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, secondo quanto disposto dall’art.23 della L.R.15/2013.143.3  La segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità è subordinato al pagamento di una somma a titolo di “diritti di segreteria” il cui importo è stabilito dall’Amministrazione Comunale secondo quanto riportato all’ART.121

ART.144 RUE - AGIBILITÀ PARZIALE
144.1 Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale è normato dall’art. 25 della L.r.15/2013.

Canale digitale


La presentazione delle pratiche edilizie avviene attraverso la piattaforma  Accesso Unitario .

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

11-08-2023 10:08