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Autorizzazione sanitaria per pascolo vagante

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai Comuni di loro residenza, un libretto nel quale devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti e antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza
l'interessato deve presentare, almeno 15 giorni prima dello spostamento degli animali, domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del comune ove si trovi il gregge da spostare.

Il Sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

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Come si fa

Modalità di richiesta
E' necessario presentare la domanda a fondo pagina all'Ufficio Tutela Animali. Ricevuta la domanda di autorizzazione allo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo, l'ufficio invia una richiesta di parere al Servizio Veterinario dell'AUSL. 

Cosa si ottiene

Una volta acquisito il parere favorevole dal Servizio Veterinario dell'AUSL, l'ufficio Tutela Animali emette l'autorizzazione.

Cosa serve

Allegato al libretto occorre la domanda (modello 8A) utilizzabile per gli spostamenti delle greggi. 

Documentazione
Modello 8A
n. 2 marche da bollo

Allegati

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento · DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria · Legge Regionale 19/1982 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità · Legge Regionale 4/2004 Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo pubblica, veterinaria e farmaceutica · Delibera di Giunta Regionale n.1554/2004 Direttiva applicativa della Legge Regionale n.4/2004 Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo

Ultimo aggiornamento

28-03-2023 12:03