Salta al contenuto

Negozi di vicinato: apertura, trasferimento, modifica superficie di vendita, variazione settore merceologico, chiusura

Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 250 mq. per il commercio di generi alimentari, non alimentari o tabella speciale annessa a Farmacie, Rivendite generi di Monopolio, Distributori di carburanti (servizio online).

Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.


Per l'apertura, l'ampliamento/riduzione della superficie di vendita, per il trasferimento di sede, per il subingresso e le variazioni societarie è necessario presentare SCIA al Comune entro il giorno di inizio attività/variazione


Per subingresso s'intende il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà ( compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare).

A norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un Notaio.

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato.


La chiusura di un'attività di commercio al dettaglio, sia per trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, sia per chiusura definitiva del negozio, deve essere comunicata al Comune.

Subingresso a seguito di cessione, affitto, fusione, conferimento, scioglimento, morte.

Dal 1/2/2013 la comunicazione di trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/ trasferimento di sede legale/variazioni legale rappresentante/variazioni relative al preposto di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica. Per la modifica nella titolarità di un esercizio commerciale esistente è necessaria la SCIA Segnalazione Certificata di inizio Attività, che deve essere inoltrata almeno il giorno stesso del subingresso.

L’interessato può iniziare l’attività dal giorno di presentazione della comunicazione.


Autorizzazione sanitaria per alimentari , sottoprodotti e riproduzione animale A seguito dell'entrata in vigore della Determinazione Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27.12.2011 le pratiche sanitarie relative alla registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del settore della riproduzione animale, non possono più essere presentate all’AUSL di Piacenza . Le pratiche relative al Comune di Piacenza dovranno essere inviate in via telematica su SuapER Accesso unitario
Le pratiche non potranno essere presentate in formato cartaceo. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive invierà la pratica sempre telematicamente alla casella di posta certificata dell’AUSL di Piacenza
protocollounico@pec.ausl.pc.it, quale Ente competente  alla verifica, al controllo e rilascio relativi atti  autorizzativi . Eventuali richieste di chiarimenti o notifiche di atti autorizzativi saranno inoltrate dal Suap alla casella di posta elettronica certificata del richiedente o di suo delegato. L’AUSL di Piacenza continuerà invece a fornire chiarimenti e  delucidazioni mediante le solite modalità di prenotazione al numero telefonico del CUP (800 651 941) e/o contattando gli altri uffici Ausl presenti sul territorio. Si segnala che per le manifestazioni temporanee (fiere, feste, ecc) non è più prevista la notifica sanitaria.


Costi e vincoli

Vincoli

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

  • Morali: di cui all'art. 71 del  D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.(antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, del preposto eventualmente nominato e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti il Collegio Sindacale (effettivi e supplenti), in socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4.
  • Professionali: di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i., in caso di prodotti del settore alimentare : 1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS); 3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso  siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande 4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande. Sia per le ditte individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o rappresentante legale della Società ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
  • Oggettivi: rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana.

Nel caso di vendita di prodotti del  settore alimentare, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Tempi e scadenze

Tempi del procedimento: L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Ulteriori informazioni

Orari
Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Il titolare dovrà rispettare l’orario di apertura e chiusura prescelto e dovrà renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  D.L.vo 114/1998 – D.L.vo 59/2010 – D.L.vi 221 e 222/2016

Ultimo aggiornamento

17-08-2023 12:08