Cos'è
Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Per l'apertura, l'ampliamento/riduzione della superficie di vendita, per il trasferimento di sede, per il subingresso e le variazioni societarie è necessario presentare SCIA al Comune entro il giorno di inizio attività/variazione
Per subingresso s'intende il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà ( compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare).
A norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un Notaio.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato.
La chiusura di un'attività di commercio al dettaglio, sia per trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, sia per chiusura definitiva del negozio, deve essere comunicata al Comune.
Subingresso a seguito di cessione, affitto, fusione, conferimento, scioglimento, morte.
Dal 1/2/2013 la comunicazione di trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/ trasferimento di sede legale/variazioni legale rappresentante/variazioni relative al preposto di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica. Per la modifica nella titolarità di un esercizio commerciale esistente è necessaria la SCIA Segnalazione Certificata di inizio Attività, che deve essere inoltrata almeno il giorno stesso del subingresso.
L’interessato può iniziare l’attività dal giorno di presentazione della comunicazione.
Autorizzazione sanitaria per alimentari , sottoprodotti e riproduzione animale A seguito dell'entrata in vigore della Determinazione Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27.12.2011 le pratiche sanitarie relative alla registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del settore della riproduzione animale, non possono più essere presentate all’AUSL di Piacenza . Le pratiche relative al Comune di Piacenza dovranno essere inviate in via telematica su SuapER Accesso unitario
Le pratiche non potranno essere presentate in formato cartaceo. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive invierà la pratica sempre telematicamente alla casella di posta certificata dell’AUSL di Piacenza
protocollounico@pec.ausl.pc.it, quale Ente competente alla verifica, al controllo e rilascio relativi atti autorizzativi . Eventuali richieste di chiarimenti o notifiche di atti autorizzativi saranno inoltrate dal Suap alla casella di posta elettronica certificata del richiedente o di suo delegato. L’AUSL di Piacenza continuerà invece a fornire chiarimenti e delucidazioni mediante le solite modalità di prenotazione al numero telefonico del CUP (800 651 941) e/o contattando gli altri uffici Ausl presenti sul territorio. Si segnala che per le manifestazioni temporanee (fiere, feste, ecc) non è più prevista la notifica sanitaria.