Cos'è
L'installazione di apparecchi da gioco e l'effettuazione di giochi leciti sono soggette alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle sale giochi sul territorio comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 27/05/2016.
Sono vietate tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente, salvo che sia preventivamente richiesto ed ottenuto permesso di costruire per cambio d’uso specifico a “sala da giochi" sussistendo i requisiti previsti e prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Ai pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali già funzionanti alla data di entrata in vigore del regolamento - 5/7/2016 - in cui erano presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici non si applicano e disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis.
Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 TULPS o art. 88 TULPS, nei quali al 5/7/2016 erano già presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici
- l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, è consentita senza necessità di presentare ulteriori SCIA. L'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni di cui ai decreti interdirettoriali del Ministero dell'economia e delle finanze 27/10/2003 e 27/07/2011
- è invece soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, l'effettuazione di giochi leciti (giochi a carte, dama, scacchi e giochi di società in genere, giochi informatici installati su PC, senza collegamento a Internet, quali: Play station, Nintendo, xbox e giochi con il computer senza collegamento a internet)
Negli esercizi commerciali non in possesso di autorizzazione ex art. 88 TULPS o art. 86, primo e secondo comma, del TULPS, nei quali al 5/7/2016 erano già presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, l'installazione di apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS.
L'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni di cui ai decreti interdirettoriali del Ministero dell'economia e delle finanze 27/10/2003 e 27/07/2011
L'istallazione e l'utilizzo dei suddetti giochi dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento per la discilplina delle sale giochi sul territorio comunale approvato con DCC 20/2016 in vigore dal 05/07/2016.