Cos'è
Vendite di fine stagione - Saldi
La Delibera di Giunta regionale n. 725/2011 stabilisce che le vendite di fine stagione o saldi invernali possono essere effettuati a decorrere dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e per un periodo di sessanta giorni, mentre le vendite di fine stagione o saldi estivi possono essere effettuati dal primo sabato di luglio per un periodo fisso di 60 giorni.
In adeguamento ai principi di liberalizzazione introdotti dalla recente normativa in materia di attività commerciale ed allo scopo di snellire le procedure a carico delle imprese, la Regione Emilia Romagna con DGR n. 1780 del 2 dicembre 2013 ha eliminato l’obbligo per gli esercenti di comunicare al Comune, con almeno 5 giorni di anticipo, il periodo di svolgimento dei saldi, confermando l’obbligo di osservare, comunque, tutte le altre prescrizioni contenute nella DGR n.
1732 del 1999 e successive modificazioni.
Vendite promozionali
Possono essere effettuate per periodi di tempo limitato e per un numero di volte nel corso dell'anno a libera scelta dell'esercente.
Nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, non possono essere effettuate le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.
Per le vendite promozionali non è richiesta alcuna comunicazione al Comune.
Vendite sottocosto
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita; la comunicazione deve essere inviata unicamente in forma telematica e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno.
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero di referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Non può essere effetuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
La vendita dovrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 218/2001, ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, secondo la definizione contenuta nell'art. 15, comma 7, del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998.
E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Il procedimento deve essere avviato online con il sistema regionale SuapER Accesso Unitario
Liquidazione
La vendita di liquidazione può essere effettuata a seguito di:
- cessazione dell'attività commerciale
- cessione dell'azienda
- trasferimento dell'azienda
- trasformazione o rinnovo locali
I commercianti interessati devono dare comunicazione al Comune, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita; la comunicazione deve essere inviata unicamente in forma telematica con il sistema regionale SuapER Accesso Unitario
Durata
Le vendite di liquidazione per
- trasferimento di sede dell'azienda possono essere effettuate tutto l'anno per un periodo non superiore a sei settimane
- trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate tutto l'anno, ad eccezione del mese di dicembre, per un periodo non superiore a sei settimane;
- cessazione dell'attività possono essere effettuate tutto l'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane;
- le vendite di liquidazione per cessione dell'azienda possono essere effettuate tutto l'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane.
Documenti
- cessazione dell'attività: è necessario allegare comunicazione di cessazione in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;
- cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione (il contratto preliminare deve essere stipulato nelle stesse forme che la legge prescrive per il contratto definitivo);
- trasferimento: dichiarazione in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;
- trasformazione o rinnovo locali: dichiarazione in cui si attesta di aver richiesto il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice specificandone l'ammontare. Entro 45 giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare.
Al termine della vendita di liquidazione vi è l'obbligo di chiudere l'esercizio.
La cessione dell'azienda, il trasferimento di sede, l'avvio delle opere di trasformazione o rinnovo dei locali possono avvenire entro i tre mesi successivi alla fine della vendita di liquidazione.