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Servizi educativi per la prima infanzia: autorizzazione al funzionamento e controllo

Procedura per l'apertura di nidi, centri e spazi gioco privati.

Argomenti
Imprese

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, per la vigilanza ed il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia privati operanti all'interno del territorio del Comune di Piacenza è la seguente.

Sono soggetti all'autorizzazione:

  • Nidi d'infanzia
  • Servizi integrativi: Centri per bambini - genitori e Spazi bambini.
  • Nidi aziendali e interaziendali
  • Sezioni primavera aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi scolastici
  • Servizi domiciliari
  • Servizi sperimentali

A chi si rivolge

Richiedenti
Devono presentare domanda di autorizzazione al funzionamento i soggetti privati che gestiscano o intendano avviare e/o gestire nel Comune di Piacenza servizi educativi per la prima infanzia, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai 3 anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico.  

Accedere al servizio

Come si fa

I  soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione devono presentare formale richiesta, indirizzata al Dirigente del Servizio " Servizi per l'Infanzia e Formazione" utilizzando il Modulo di richiesta, da consegnare al Protocollo Generale.

In tale richiesta oltre a tutti i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico del legale rappresentante del soggetto privato e sede legale del soggetto privato che fa la richiesta) deve essere indicato, con precisione quale tipo di servizio ex artt. 2 e 3 L.R. n. 1/00 si vuole attivare. La mancanza di un'indicazione chiara è causa di reiezione della domanda.

Cosa si ottiene

Autorizzazione al funzionamento e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia

Cosa serve


La richiesta deve essere corredata di dichiarazione resa ai sensi degli articoli indicatial medesimo modulo, firmata dal legale rappresentante del soggetto privato, attestante il possesso di tutti i requisiti strutturali, impiantistici, di arredo e organizzativi, previsti per la tipologia di servizio, che si intende attivare

La richiesta inoltre deve essere corredata di tutta la documentazione e degli atti (es. piante edifici, certificati di idoneità strutturale, certificazione anti sismica..) richiesti per legge o che possano avvantaggiare il lavoro della Commissione, la quale si riserva comunque di richiedere tutta la documentazione necessaria e di effettuare tutte le opportune verifiche, al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Costi e vincoli

Vincoli

VIGILANZA
Le funzioni di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia sono attribuite al Dirigente, che si avvale, sia individualmente che collegialmente, delle professionalità presenti all'interno della commissione tecnica comunale. Normativa: delibera G.C. n. 117 del 13/05/03.

Tempi e scadenze

TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
ai sensi della L. n. 241/1990 e in conformità all'art. 5 della Dir.Reg. n. 85/2012, i termini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento sono determinati come segue:60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio Protocollo. Dopo tale data il richiedente ha diritto ad attivare il servizio, previa comunicazione al Dirigente , fatte salve le responsabilità del gestore in ordine alla mancata rispondenza del servizio alla norme di legge e regolamento. Gli stessi termini temporali valgono pure per le richieste di modifica dell'organizzazione del servizio già autorizzato.

Modulistica

Ulteriori informazioni

COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza all'art. 4 della Direttiva regionale n. 85/2012, ha istituito una commissione tecnica esaminatrice con il compito di supporto al rilascio dell'autorizzazione. La Commissione Distrettuale esprime il parere positivo o negativo al rilascio della stessa. Tale parere può essere anche condizionato.

COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Acquisito il parere della Commissione Tecnica Distrettuale, compete al Dirigente   il rilascio dell'Autorizzazione al Funzionamento.
Lo stesso dirigente è competente alle verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari per l'autorizzazione, avvalendosi se necessario anche della Commissione tecnica Distrettuale.

Ultimo aggiornamento

03-04-2023 12:04