Cos'è
La procedura per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, per la vigilanza ed il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia privati operanti all'interno del territorio del Comune di Piacenza è la seguente.
Sono soggetti all'autorizzazione:
- Nidi d'infanzia
- Servizi integrativi: Centri per bambini - genitori e Spazi bambini.
- Nidi aziendali e interaziendali
- Sezioni primavera aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi scolastici
- Servizi domiciliari
- Servizi sperimentali
Richiedenti
Devono presentare domanda di autorizzazione al funzionamento i soggetti privati che gestiscano o intendano avviare e/o gestire nel Comune di Piacenza servizi educativi per la prima infanzia, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai 3 anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico.
Come si fa
I soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione devono presentare formale richiesta, indirizzata al Dirigente del Servizio " Servizi per l'Infanzia e Formazione" utilizzando il Modulo di richiesta, da consegnare al Protocollo Generale.
In tale richiesta oltre a tutti i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico del legale rappresentante del soggetto privato e sede legale del soggetto privato che fa la richiesta) deve essere indicato, con precisione quale tipo di servizio ex artt. 2 e 3 L.R. n. 1/00 si vuole attivare. La mancanza di un'indicazione chiara è causa di reiezione della domanda.
Cosa si ottiene
Autorizzazione al funzionamento e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia
Vincoli
VIGILANZA
Le funzioni di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia sono attribuite al Dirigente, che si avvale, sia individualmente che collegialmente, delle professionalità presenti all'interno della commissione tecnica comunale. Normativa: delibera G.C. n. 117 del 13/05/03.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
ai sensi della L. n. 241/1990 e in conformità all'art. 5 della Dir.Reg. n. 85/2012, i termini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento sono determinati come segue:60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio Protocollo. Dopo tale data il richiedente ha diritto ad attivare il servizio, previa comunicazione al Dirigente , fatte salve le responsabilità del gestore in ordine alla mancata rispondenza del servizio alla norme di legge e regolamento. Gli stessi termini temporali valgono pure per le richieste di modifica dell'organizzazione del servizio già autorizzato.