Cos'è
La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL all’identificazione delle specie fungine commercializzate.
Alla vendita di tali prodotti può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità (art. 15 comma 2 della L.R.E.R. 2 aprile 1996, n. 6 e successive modificazioni).
La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 ed iscritti nell’apposito registro nazionale o regionale. Anche in tal caso occorre presentare la SCIA, ma non è richiesto da parte del titolare / incaricato alla vendita il possesso dell’attestato di idoneità alla vendita ai sensi dell’art. 17, comma 1/ter della L.R.E.R. 6/1996 e s.m.i.
La suddetta attività è altresì subordinata alla preventiva presentazione "Notifica" ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004.
Come si fa
Il procedimento deve essere avviato unicamente online su piattaforma SuapER regionale Accesso Unitario
Canale digitale
Avvia il procedimento online
(collegamento ad Accesso Unitario)
L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..