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Veicoli: sequestro e confisca

La trasgressione di alcune norme del Codice della strada comporta la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo.

Per confisca si intende la sottrazione definitiva del mezzo al proprietario a beneficio dello Stato.

In questi casi l'organo di polizia che accerta la violazione effettua il sequestro del veicolo (o delle altre cose oggetto della violazione) facendolo rimuovere e condurre in un apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento.

A chi si rivolge

Ai trasgressori di alcune norme del Codice della strada

Accedere al servizio

Come si fa

- se il sequestro è amministrativo, occorre rivolgersi al Prefetto di Piacenza e o al Giudice di Pace di Piacenza entro il sessantesimo giorno dalla data di contestazione o notificazione - 203 cds e 204 bis cds;

- se è penale, è necessario indirizzarsi all'Autorità Giudiziaria.

Costi e vincoli

Costi

se il veicolo è stato recuperato dal carro attrezzi, è necessario pagare le spese di rimozione e custodia.

Casi particolari

Contro il provvedimento di sequestro amministrativo finalizzato a confisca amministrativa è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace di Piacenza (art. 203 del Codice della Strada).

Contatti

Polizia Locale

Tutti i contatti telefonici, email, pec e dei singoli uffici per richiesta interventi urgenti, centrale operativa ecc.

Ulteriori informazioni

Normativa

Art. 213 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e art. 394 Regolamento di attuazione (DPR 495/92)

Ultimo aggiornamento

22-03-2023 10:03