Cos'è
Il nucleo assegnatario originale è modificato in caso di:
- aumento dei componenti del nucleo familiare, avvenuto dopo l’assegnazione dell’alloggio, a seguito di nascita di figli. Entrano, conseguentemente, a far parte del nucleo familiare, ad ogni effetto del rapporto locativo, i figli legittimi, quelli naturali riconosciuti, adottati e affiliati, dell’assegnatario e degli altri componenti del nucleo familiare originario;
- matrimonio di componenti il nucleo assegnatario;
- ricongiungimento dei figli;
- unione civile tra persone dello stesso sesso e/o convivenza di fatto;
- accoglienza nell’abitazione di ascendenti e affini in linea ascendente, purchè ultrasessantacinquenni o con grado di invalidità accertata pari o superiore al 66 per cento;
- affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.
Non è consentita l’attivazione del procedimento di ampliamento nei confronti di persone precedentemente fuoriuscite dal nucleo familiare assegnatario, con contestuale cambio di residenza, al fine della regolarizzazione di situazioni di decadenza della permanenza negli alloggi di E.R.P. per superamento della condizione economica.
L’assegnatario dovrà dare formale comunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare ad A.C.E.R. Piacenza, previa registrazione all’anagrafe del Comune dell’avvenuta variazione del nucleo residente nell’alloggio.
Le variazioni gestionali e quelle relative al canone di locazione conseguenti all’ampliamento e alle variazioni del nucleo familiare, avranno decorrenza dal mese successivo alla comunicazione dell’assegnatario, e comunque dal mese successivo all’avvenuta variazione anagrafica.