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ERP - Coabitazione ed ospitalità temporanea

È possibile ospitare persone estranee al nucleo famigliare degli assegnatari ERP facendo domanda di ospitalità temporanea e coabitazione (per necessità di cura)

Argomenti
Sociale

Sono ammesse la coabitazione e l’ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare assegnatario. Tanto l’ospitalità quanto la coabitazione devono essere comunicate al Comune di Piacenza.

COABITAZIONE
La coabitazione si configura quando presso l’abitazione venga a risiedere persona estranea al nucleo per assicurare le dovute cure a un componente del nucleo assegnatario in condizione di certificata invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, e deve essere assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per assistenza a persone non autosufficienti con regolare contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna.

La stessa persona non fa parte del nucleo, pertanto nei suoi confronti non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio. La stessa non acquisisce il diritto al subentro nella assegnazione in caso di decesso o di rinuncia dell’alloggio da parte dell’assegnatario.

OSPITALITÀ
L’ospitalità temporanea si configura quando persone estranee al nucleo familiare assegnatario risiedano presso l'abitazione, per periodi brevi e temporanei. Salvo quanto disposto nel regolamento, l'ospitalità temporanea non può superare, anche come somma di più periodi, dodici mesi. In ogni caso non è consentito al conduttore concedere ospitalità a pagamento anche per brevi periodi.

Qualora sia previsto, o si verifichi, che l’ospitalità duri più di tre mesi nel corso di un anno, anche come somma di più periodi, il titolare del contratto deve comunicare al Comune di Piacenza il protrarsi della presenza dell'ospite.

Potrà essere autorizzata dal Comune di Piacenza la presenza per altri dodici mesi per giustificati e documentati motivi, quali motivi di studio e di gravi problematiche di salute debitamente documentate.

L’Amministrazione comunale può comunicare diniego all’ospitalità:

  • quando le dimensioni dell’immobile non risultino adeguate;
  • nel caso in cui si tratti di nucleo che non rispetti le norme ed i regolamenti d’uso degli alloggi e per problemi di conflittualità sociale e condominiale;
  • qualora il nucleo sia inadempiente nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori nei confronti dell'Ente Gestore.

Nel caso in cui si accerti che il nucleo ospiti persone senza averne dato la relativa comunicazione al Comune, il nucleo verrà diffdato e obbligato a presentare formale richiesta di ospitalità entro 30 giorni dall'evvenuto accertamento della violazione. In caso contrario si provvederà con la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale.

Non rispetto delle norme previste dal Regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Nel caso in cui l'Agente Accertatore accerti che le persone ospitate o in coabitazione non rispettino le norme previste nel presente regolamento, il Comune procederà alla revoca dell'ospitalità e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento a carico del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio.

Il Comune dovrà comunicare ad ACER – PC l'autorizzazione o il diniego dell'ospitalità temporanea ed il periodo per la quale è stata concessa. Tale comunicazione darà diritto ad ACER – PC di richiedere al titolare del contratto di locazione un contributo come concorso al rimborso dei servizi relativi all'alloggio.

Nel caso in cui l'Agente Accertatore accerti che il conduttore, già formalmente diffidato, persista nell'ospitare terze persone si procederà a risolvere il contratto di locazione per inadempimento contrattuale.

In nessun caso l’ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro.

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Ultimo aggiornamento

30-08-2023 17:08