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ERP - Stabile convivenza negli alloggi

Gli assegnatari ERP possono richiedere la stabile convivenza nei casi venga instaurata more uxorio o se finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale

Argomenti
Sociale

L’avvio della stabile convivenza, ammessa se instaurata more uxorio o se finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale, deve essere espressamente richiesta dal titolare del contratto di locazione e/o dal delegato in caso di persone impossibilitate alla firma ed autorizzata dal Comune di Piacenza.

La stessa non può essere richiesta nel caso in cui:

  • l’assegnatario risulti moroso nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi o delle spese accessorie;
  • nei confronti dell’assegnatario sia in corso la procedura per dichiararne la decadenza;
  • l’alloggio non sia di dimensioni idonee ad ospitare, secondo gli standard previsti dall’art. 12 del vigente Regolamento comunale per la assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P., ulteriori persone rispetto a quelle componenti il nucleo.

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Come si fa

La domanda, che può essere presentata solo nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dall'assegnazione ( decorrenza del contratto), dev'essere redatta su apposito modulo scaricabile direttamente dagli allegati di questa pagina e in distribuzione presso l'Ufficio Progetto casa del Comune di Piacenza e presso gli sportelli InformaSociale.

Il ritorno alla convivenza di un componente del nucleo assegnatario originale - compresi quindi i figli dell’assegnatario - che avesse precedentemente lasciato l’alloggio è assoggettato al regime indicato nei precedenti capoversi.

Con decorrenza dalla data di iscrizione anagrafica, le persone stabilmente conviventi, concorrono  con la propria situazione economica a determinare l’importo del canone di locazione, anche agli effetti della eventuale decadenza dall’assegnazione.

È competenza del Comune procedere, per il tramite di soggetti autorizzati ai sensi di legge ed eventualmente della Polizia Municipale, a verificare la continuità e stabilità delle convivenza stessa.

La verifica con esito negativo della stabilità e continuità della convivenza delle persone per le quali si richiede l’ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all’interessato del diniego dell’ampliamento e la conclusione immediata del procedimento di avvio di stabile convivenza. Nel caso in cui la stabile convivenza si interrompa, prima della decorrenza dei termini previsti dalla legge, il titolare del contratto di locazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Anagrafe ed all'Ufficio Progetto casa. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà per inadempimento contrattuale nei confronti dell’assegnatario.

Decorsi quattro anni dall’avvio della convivenza, se non si verificano fatti ostativi di cui al capoverso precedente, la modifica del nucleo originario si intende automaticamente autorizzata.

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Ultimo aggiornamento

30-08-2023 17:08