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SAI – Sistema di accoglienza e integrazione (ex Progetto Siproimi) - Piacenza

SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

A livello territoriale gli enti locali, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

L'accoglienza ha come obiettivi principali:

- garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona;
- favorirne il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia.

Servizi garantiti
- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale;
- attività multiculturali;
- mediazione linguistica e interculturale;
- orientamento e informazione legale;
- servizi per l'alloggio;
- servizi per l'inserimento lavorativo;
- servizi per la formazione.

A chi si rivolge

Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale.
Con priorità ai beneficiari vulnerabili, l’accoglienza all’interno del SAI è dedicata a:

  • titolari di protezione internazionale;
  • richiedenti protezione internazionale;
  • titolari dei permessi di soggiorno protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, comma 2, 12, lett. b) e c), e 16, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per cure mediche, di cui all’art. 19, comma 2, lettera d-bis);
  • titolari di protezione sociale, di cui all’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • vittime di violenza domestica, di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • vittime di calamità, di cui all’art. 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • vittime di sfruttamento lavorativo, di cui all’art. 22, comma 1 2-quater del decreto legislativo 25 luglio 19 98, n. 286;
  • Migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, di cui all’art. 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 19 98, n. 286;
  • Titolari di casi speciali – regime transitorio (di cui all’art. 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132);
  • gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (prosieguo amministrativo);
  • Minori stranieri non accompagnati (attualmente posti non attivi nella progettualità del Comune di Piacenza).

Nell’ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza:

  • al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale
  • al secondo livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.

Accedere al servizio

Come si fa

L'accesso è regolato dal Servizio Centrale (sede a Roma), che smista le segnalazioni ricevute tenendo conto di diversi fattori:

- data della segnalazione al sistema (da parte dei Comuni, delle Prefetture, delle Questure);
- caratteristiche dei richiedenti (famiglia o singolo, nuclei con minori, minori non accompagnati, ecc.);
- presenza di vulnerabilità della persona;
- tipologia del permesso di soggiorno;
- località di provenienza della persona.


Durata dell’accoglienza:

L’accoglienza all’interno del progetto è temporanea e ha durata variabile legata ai documenti posseduti.


Casi particolari

Viene data la possibilità di conversione in motivi di lavoro ai permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità, assistenza minori. Il permesso di soggiorno per cure mediche avrà durata pari al trattamento terapeutico, rinnovabile, e verrà rilasciato non più per condizioni di salute di particolare gravità ma per gravi condizioni psico-fisiche. Consente di lavorare ma non può essere convertito in motivi di lavoro. La durata della protezione speciale, ad oggi con durata annuale, viene prorogata a due anni.


Inoltre, è ribadita la necessità dell’esame prioritario per le domande di asilo verosimilmente (non più palesemente) fondate e/o presentate da persone vulnerabili. Nelle ipotesi in cui non venga riconosciuta la protezione internazionale, ma lo straniero versi in gravi condizioni psico-fisiche, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio dell’idoneo permesso di soggiorno. Nel caso in cui non venga accolta una domanda di protezione internazionale di un richiedente con prole, in ragione dell’interesse dei minori, la Commissione territoriale informa direttamente il Tribunale dei Minorenni per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

21-02-2023 15:02