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Canone mercatale

Dal 1° gennaio 2021 sostituisce la COSAP dovuto dai titolari di banchi di mercato e la conseguente TARI giornaliera.

Dal 1° gennaio 2021 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP ) dovuto dai titolari di banchi di mercato e la conseguente TARI giornaliera sono stati sostituiti dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati: il CANONE MERCATALE (articolo 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 ) .

Successivamente il consiglio comunale ha approvato il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” (delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 8/02/2021 ).

La Giunta Comunale ha quindi approvato le tariffe dei nuovi canoni (delibera di Giunta n. 25 del 19/02/2021 ), che corrispondono alla somma dell’ex canone COSAP e della TARI giornaliera dovuti per l’anno 2020 relativamente al commercio su aree pubbliche di generi alimentati, non alimentari e al mercato contadino.

A chi si rivolge

titolari di banchi di mercato

Accedere al servizio

Come si fa

Il pagamento del canone mercatale è effettuato con modalità online.

Canale digitale

Il pagamento del canone mercatale è effettuato con modalità PagoPA .
Occorre rivolgersi a ICA SRL che calcola il canone dovuto e genera l'avviso PagoPA per eseguire il pagamento.

Dove rivolgersi

Per informazioni relative al rilascio delle concessioni relative ai mercati e al canone mercatale (accesso agli uffici solo su appuntamento).

Tempi e scadenze

Il canone dovuto dal titolare di concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in unica soluzione qualora l’importo dovuto per l’anno solare in corso sia inferiore o uguale a euro 250,00. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Per le occupazioni degli “spuntisti” il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio.

Allegati

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

28-03-2023 11:03