TASI e periodo fallimentare
Si pubblica la risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze ai quesiti posti dal Sole 24ore su alcune misure contenute nella Legge di Stabilità in occasione del convegno TELEFISCO svoltosi il 28 gennaio 2016.
Domanda: La disciplina IMU richiama espressamente la normativa ICI che dispone la sospensione del pagamento del tributo per tutta la durata del fallimento (articolo 10, comma 6, del D. Lgs 504/1992), ponendo in carico al curatore l’obbligo di versamento di quanto dovuto - dalla data di dichiarazione del fallimento fino al decreto di trasferimento – entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Si chiede se, tale regime, sia applicabile “per analogia” anche alla Tasi o se, al contrario, non essendoci un richiamo espresso all’art. 10, comma 6, del d. Lgs. 504/1992, questa vada considerata come spesa in prededuzione, in quanto spesa della procedura, con obbligo del curatore di versarla alle scadenze ordinarie.
Risposta: Si deve precisare che la disposizione contenuta nel comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 504 del 1992, si applica all’IMU sulla base dell’espresso richiamo effettuato dall’ART. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Non è dato rinvenire analogo rimando per quanto riguarda, invece, la disciplina della TASI, benché il Legislatore nel regolare quest’ultimo tributo abbia più volte utilizzato la tecnica del rinvio alla disciplina dell’IMU, come è avvenuto ad esempio nei commi 669 e 675 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013. Pertanto, non si ritiene che nel caso specifico, trattandosi poi di norma eccezionale, in mancanza di una espressa previsione normativa possa essere applicato il principio dell’analogia. Il pagamento della TASI sarà quindi soggetto alle regole ordinare stabilite alla procedura fallimentare.