Zone pedonali
Nelle Aree Pedonali Urbane (APU) in centro storico vige il divieto di accesso ai veicoli a motore tutti i giorni compresi i festivi 24 ore su 24 con pochissime eccezioni.
Novità
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Domande frequenti
E' la zona del centro storico in cui, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, vige il divieto di circolazione - salvo specifiche deroghe ed eccezioni - per i veicoli a motore: auto, mezzi commerciali, ciclomotori e motocicli.
La planimetria disponibile nella sezione dedicata alla ZTL evidenzia le vie e le piazze che rientrano oggi nell'APU, così come ridefinite dalla delibera 61/2023 e dall'ordinanza 312/2023.
Dal 17 aprile 2023 sono accese le telecamere di controllo ai varchi di accesso, collocati in cinque punti a presidio, innanzitutto, di piazza Cavalli e corso Vittorio Emanuele.
Le targhe dei veicoli in ingresso vengono monitorate 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Dal 12 giugno, trascorso il periodo di pre-esercizio in cui i cittadini potranno "familiarizzare" con il nuovo sistema e gli uffici comunali verificheranno l'andamento della situazione, i mezzi non autorizzati verranno sanzionati.
I varchi con rilevazione automatica della targa sono 5:
- due nel tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele, funzionanti in entrambi i sensi di marcia;
- uno in largo Battisti, all'altezza dell'intersezione con vicolo Perestrello;
- uno in via Cavour, poco prima dell'incrocio con via XX Settembre;
- uno in piazza Cavalli, lungo la direttrice via Mazzini - via XX Settembre.
L'importo delle sanzioni per l'ingresso non autorizzato in APU è pari a:
- 83 euro con pagamento entro i 60 giorni successivi alla notifica (ridotto del 30%, per un valore di 58,10 euro, se pagato entro 5 giorni);
- 160 euro con pagamento oltre i 60 giorni successivi alla notifica.
A tali importi va aggiunta la somma di 15 euro per spese di spedizione della notifica a domicilio nonché.
In caso di sosta non autorizzata in APU, si aggiunge inoltre una ulteriore sanzione pari a 42 euro se pagata entro 60 giorni, ridotta a 29,40 euro con pagamento entro 5 giorni.
ATTENZIONE
Chi transita in APU senza alcun permesso ZTL, tra le 8 e le 19 incorre in una sanzione doppia: una per l'ingresso non consentito nella ZTL e una per aver violato il divieto di accesso all'APU. Gli importi sopraccitati vanno quindi raddoppiati se la violazione avviene durante l'orario di vigenza della Ztl.
Il riferimento attuale è all'ordinanza n. 312 del 2023, che autorizza l'accesso all'APU per le seguenti tipologie:
- i veicoli muniti di apposito Pass assegnato per residenti, dimoranti e proprietari o utilizzatori di posto auto ivi ubicato;
- i veicoli muniti di apposito contrassegno disabili previsto dalle vigenti disposizioni con la persona disabile a bordo;
- i velocipedi, anche a pedalata assistita e assimilati (monopattini elettrici ecc.), possono transitare alla velocità massima di 6 Km/h. Nel caso in cui velocipedi e assimilati possono essere di intralcio o pericolo per i pedoni detti mezzi devono essere condotti a mano;
- i veicoli: Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpi Armati dello Stato, mezzi di soccorso, vigilanza privata;
- i veicoli targati CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare), i veicoli di Magistrati in servizio di reperibilità, previa comunicazione del numero di targa del veicolo utilizzato al numero verde della Polizia Locale 800 252055; la comunicazione potrà essere effettuata anche a posteriori, entro il limite massimo di 48 ore dal passaggio in APU;
- i veicoli adibiti al servizio di Protezione Civile (solo in caso di emergenza);
- i veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, della segnaletica, dei fabbricati/impianti comunali, del verde pubblico e degli impianti di illuminazione o di altri sevizi affidati dal Comune (per la durata dei rispettivi appalti);
- gli autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli e soccorso stradale;
- i veicoli operativi del gestore del Trasporto Pubblico Locale (SETA – TEMPI AGENZIA), IREN – IRETI ARPAE - AUSL e gestori servizi di rete (elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni), nell'espletamento del servizio;
- le macchine operatrici spazza neve;
- i veicoli blindati portavalori;
- i taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente;
- le auto adibite ai servizi religiosi (matrimoni - funerali) solo nell’espletamento del servizio;
- i veicoli di strutture pubbliche, private o di volontariato, specificatamente adibiti a trasporto di persone inferme e comunque utilizzati ai soli fini di servizio; la sosta è consentita nel rispetto della segnaletica esistente e, in caso di somma urgenza, nei pressi dell'abitazione dell'assistito, senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per effettuare l'intervento, in conformità all'art.7 comma 4 del C.d.S.;
- i veicoli utilizzati da medici per visite domiciliari urgenti, previa comunicazione del nominativo del medico medesimo e del numero di targa del veicolo utilizzato al numero verde della Polizia Locale 800 252055; la comunicazione potrà essere effettuata anche a posteriori, entro il limite massimo di 48 ore dalla visita effettuata; i veicoli in sosta dovranno esporre il contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici; la sosta è consentita nel rispetto della segnaletica esistente e, in caso di urgenza, nei pressi dell'abitazione dell'assistito, senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per effettuare l'intervento, in conformità all'art.7 comma 4 del C.d.S.;
- i veicoli adibiti alla consegna di medicinali urgenti alle Farmacie;
- i veicoli di operatori commerciali che accedono al mercato bisettimanale di Piazza Duomo e Piazza Cavalli o alle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
- i veicoli adibiti al carico e scarico delle merci posso transitare in A.P.U. ad esclusione delle seguenti fasce orarie: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
- i mezzi a trazione elettrica ad uso gestori servizi postali;
- i veicoli a servizio di attività commerciali per la consegna di merci deperibili soggette ad autorizzazione sanitaria;
- i veicoli a servizio dei cantieri, traslochi e/o manifestazioni, regolarmente autorizzati all'occupazione di suolo pubblico, previa comunicazione via mail all'ufficio comunale competente in materia;
- i veicoli a servizio di ditte di produzione e/o consegna a domicilio di prodotti relativi al settore tradizionale fresco e prodotti facilmente deteriorabili
Il transito con la bicicletta a pedalata assistita o il monopattino elettrico è permesso, purché non si superi, all'interno delle aree pedonali, la velocità di 6 km/h.
Monopattini e biciclette di qualsiasi tipo devono essere condotti a mano in via XX Settembre e piazzetta Pescheria, cortile interno di Palazzo Gotico.
No salvo specifiche derogne o autorizzazioni.
Per tutte le tipologie di auto vale il divieto di accesso all'Area Pedonale Urbana, salvo specifiche deroghe e autorizzazioni.
Il permesso per accedere all'APU NON equivale al pass (pluriennaleo temporaneo) per la ZTL A.
Chi è titolare di pass ZTL A e non rientra tra le categorie elencate nell'ordinanza 312/2023 non è automaticamente ammesso al transito in APU ed è sanzionabile; deve pertanto fare richiesta di un apposito permesso.
Chi ha già un pass ZTL A ed ha diritto ad accedere all'APU in base a quanto stabilito dall'ordinanza 312/2023, disponibile a fondo pagina, non deve fare nulla; il permesso viene automaticamente esteso per consentire l'accesso in APU.
No.
Le restrizioni per l'APU, a differenza di quelle relative alla ZTL, sono in vigore senza interruzioni 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, festivi compresi.
Chi accede all'APU tra le 19 e le 8 del mattino seguente, se non appartenente alle categorie autorizzate, verrà sanzionato.
I cittadini rientranti nelle categorie elencate nell'ordinanza 312/2023, tra cui coloro che hanno la residenza o una attività in APU, già titolari di permesso ZTL sono autorizzati automaticamente ad accedere all'APU e non devono inviare specifiche richieste o contattare ulteriormente gli operatori.
Chi rientra tra gli aventi diritto ad accedere ma non ha ancora un pass di accesso ZTL deve farne richiesta.
I titolari di pass riservati agli invalidi (CUDE) hanno diritto di accedere senza alcuna restrizione al transito e alla sosta - negli spazi consentiti - all'interno dell'APU, nel rispetto delle normative vigenti.
I cittadini che hanno richiesto il CUDE al Comune di Piacenza o che hanno già ottenuto in passato l'autorizzazione di accesso alla ZTL di Piacenza sono automaticamente abilitati ad accedere all'APU senza bisogno di ulteriori richieste.
Gli altri possessori di CUDE devono contattare l'Ufficio Permessi ZTL per comunicare il numero di targa del veicolo registrato sulla piattaforma CUDE e gli estremi del permesso di cui si è intestatari.
Solo in caso si debba provvedere, autonomamente, al trasporto di merci particolarmente pesanti o voluminose, sarà possibile richiedere il pass temporaneo per l'accesso all'APU.
Sì, con l'accorgimento di non attraversare l'APU per raggiungerli.
I garage privati situati in via San Siro, via Nova e via San Francesco non rientrano nell'APU.
Amministrazione