Genitori lavoratori che intendono beneficiare dell’astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita del bambino.
Chi può presentare
La domanda può essere presentata dai genitori che scelgono l’astensione facoltativa dal lavoro per accudire direttamente il bambino/la bambina, senza fare ricorso a servizi socio-educativi della prima infanzia pubblici, privati o convenzionati. Nel caso in cui ad usufruire del congedo parentale siano sia la madre che il padre, le domande di contributo dovranno essere separate: ogni genitore dovrà presentare una domanda a proprio nome. Il contributo può essere fruito anche dalle famiglie affidatarie.
I seguenti requisiti devono sussitere al momento della presentazione della domanda:
- residenza nel Comune di Piacenza da almeno 3 anni consecutivi;
- figlio/figlia che al momento della presentazione della domanda non abbia superato 1 anno di vita;
- occupazione di entrambi i genitori in regolare attività lavorativa retribuita;
- Isee non superiore a euro 27.000;
- avvenuta presentazione della domanda di congedo parentale all’INPS;
- non aver ancora iniziato ad usufruire del periodo di congedo parentale oppure di usufruirne da meno di 1 mese;
- impegno dei genitori a non inserire il figlio all’asilo nido per tutto il periodo di erogazione del contributo, pena la perdita del beneficio economico.
I genitori di un bambino con disabilità possono presentare domanda di contributo anche dopo il compimento del primo anno di vita, qualora intendano avvalersi di quanto previsto dalla legge 104/92 e ss.mm.ii. in tema di aspettativa
Come si fa
Le domande di contributo compilate su apposito modulo online accessibile tramite Spid, devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto (o al massimo entro 1 mese) e dopo aver presentato la domanda all’Inps.
Per i richiedenti che necessitano di assistenza alla compilazione della domanda, sono a disposizione le postazioni Self del Comune situate presso gli sportelli InformaSociale e lo sportello InformaFamiglie&Bambini
Cosa si ottiene
Il contributo economico è fissato in 200 euro per ogni mese di astensione facoltativa per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi, anche non consecutivi. Il contributo economico ammonta a 300 euro per ogni mese di astensione facoltativa, per nuclei monogenitoriali e in caso di parti gemellari.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione. Le domande in graduatoria che non potranno beneficiare del contributo nel mese in cui vengono presentate per insufficienza parziale o totale del budget mensile saranno rivalutate alla successiva istruttoria insieme alle nuove domande presentate.
Procedure collegate all'esito
Le domande verranno valutate con cadenza mensile e le determinazioni sull’ammissione e concessione del contributo saranno adottate con appositi atti dirigenziali. Solo agli esclusi verrà comunicato per iscritto l'esito dell'istruttoria, la motivazione e i termini per presentare ricorso/osservazioni. Le graduatorie a cadenza mensile vengono definite sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
- il figlio che si intende accudire è portatore di disabilità ai sensi dell’art 4 della Legge n° 104/92;
- nucleo monogenitoriale;
- parto gemellare;
- possesso dei soli requisiti richiesti.
All’interno dei suddetti punti 1-2-3-4 le domande saranno ordinate in base al reddito familiare, con precedenza in graduatoria delle domande di famiglie con Isee inferiore.
Canale digitale
Dove rivolgersi
Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2023, per tutto l'anno e fino a esaurimento risorse.