Cos'è
pagina in fase di aggiornamento
Tipi di multa
- Verbale di contestazione
Sanzione contestata direttamente a chi ha commesso l'infrazione, a cui viene rilasciato il verbale. Termine per pagamento 60 giorni dalla data della contestazione. Informazioni per pagamento e ricorso indicate nel verbale. - Preavviso
Compilato quando è accertata la violazione e lasciato sul veicolo (es: avviso sui veicoli in divieto di sosta). Termine per pagamento 5 giorni dalla data del preavviso, poi il verbale viene inviato per posta con atto giudiziario (busta verde) con aggiunte spese di accertamento e notifica. Solo da tale momento è possibile presentare eventuale ricorso. - Verbale notificato per posta (busta verde)
Spedito all'indirizzo di residenza del proprietario del veicolo. Alla sanzione si aggiungono le spese di accertamento e notifica.
Come si fa
Come pagare
Accertamenti consegnati direttamente, lasciati sull'auto o notificati a casa
Pagamento online con procedura guidata o con uno dei canali di pagamento PagoPA (tabaccherie, sportelli bancomat, supermercati ecc).
Pagamenti oltre i 60 giorni
Il mancato pagamento è comunicato a Ica, che emette una ingiunzione fiscale notificata per posta al trasgressore / proprietario con le istruzioni per pagare direttamente a Ica.
Pagamento a rate
La Legge n. 120/2010 (art. 202-bis CdS) permette in certi casi di rateizzare le multe superiori a 200 euro: il reddito annuo del nucleo familiare non deve essere superiore a 10.628,16 euro (limite alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente).
La richiesta per le multe della Polizia Locale va fatta al Comando di Polizia Locale entro 30 giorni dalla notifica del verbale (modulo disponibile a fondo pagina) e annulla la possibilità di presentare ricorso. La risposta viene fornita entro 90 giorni; in caso di mancata risposta la richiesta si considera respinta.
Canale digitale
Costi
Riduzione del 30% su alcune sanzioni se pagate entro 5 giorni
L'importo della sanzione viene ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (data di valuta) dal momento in cui si riceve il verbale su strada o mediante notifica postale. Il conteggio parte dal giorno in cui è avvenuta la contestazione del verbale (consegnato nelle mani del trasgressore), la notifica (ricevuta per posta o con altre modalità previste dalla legge).
Nel caso del preavviso lasciato sul parabrezza l'importo indicato è già ridotto del 30% ed il pagamento scontato è consentito entro 7 giorni dalla data del preavviso stesso. Trascorsi i 7 giorni, senza che il trasgressore abbia effettuato il pagamento, scatterà la notifica e dal ricevimento della stessa si avrà tempo 5 giorni per il pagamento scontato del 30% dopodiché l'importo della sanzione dovrà essere pagato per intero.
La riduzione NON è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis CdS) quali, ad esempio, il non fermarsi all’alt oppure la circolazione con patente o carta di circolazione ritirata;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo quali, ad esempio, la circolazione di un veicolo a motore non immatricolato;
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quali, ad esempio, il superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km orari, il sorpasso in prossimità o corrispondenza di un incrocio, il circolare contromano in curva o su strade a carregiate separate;
- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare ad esso.
Arrotondamenti
Non è possibile applicare arrotondamenti: deve essere pagato l'importo esatto della sanzione ridotta, compresi i decimali di euro. In caso di errore si perde il diritto all’eventuale agevolazione; si dovrà quindi pagare la cifra intera della sanzione.
Spese di notifica
Nei verbali le spese di notifica sono quasi sempre incluse nell’importo indicato. Qualora siano specificate a parte, vanno sommate alla somma prevista della contravvenzione prima di effettuare il pagamento.
Se il pagamento non viene fatto entro 60 giorni la cifra raddoppia
(la formula del calcolo è spiegata dall'art. 203/comma 3 CdS).
Ricorso
E' possibile proporre ricorso solo sul Verbale.
In caso di Preavviso quindi occorrerà aspettare la notifica del verbale.
Se la sanzione viene pagata (con o senza sconto), viene meno il diritto a presentare ricorso.
Il trasgressore o gli obbligati in solido, possono proporre ricorso:
- entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale al Prefetto di Piacenza. Il ricorso può essere presentato attraverso la Polizia Locale o in alternativa direttamente al Prefetto :
- in carta semplice
- con raccomandata R/R
- via PEC
allegando i documenti ritenuti idonei. Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l'audizione personale.
(rif. Art. 203 del Codice della Strada CdS )
- entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale al Giudice di Pace di Piacenza
(rif. Art. 204/bis del CdS)